1. Al fine di favorire la riconversione all'acquacoltura biologica degli impianti di allevamento ittico esistenti e la promozione di attività didattiche, ricreative e sportive ad essi connesse, la dotazione del fondo di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le modalità per la concessione alle imprese del settore delle agevolazioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte