Art. 3.
(Incentivi finanziari).

      1. Al fine di favorire la riconversione all'acquacoltura biologica degli impianti di allevamento ittico esistenti e la promozione di attività didattiche, ricreative e sportive ad essi connesse, la dotazione del fondo di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le modalità per la concessione alle imprese del settore delle agevolazioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

 

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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per assegnare, nell'ambito degli strumenti finanziari regionali di orientamento della pesca, priorità nell'accesso ai finanziamenti ai progetti presentati da operatori dell'acquacoltura che intendono riconvertire all'acquacoltura biologica impianti esistenti.